articolo 3 costituzione italianaRiflessioni sullo stato della democrazia.

Lettera ad una Commissaria di Venezia.         
C’è una frattura insanabile tra democrazia, fine pubblico e la Governance Europea. Ci siamo interrogati su come sia accaduto tutto questo. Abbiamo iniziato con lo studio della macroeconomia, in particolare della Mosler Economics, per comprendere la crisi, il funzionamento dell’Euro. Poi ci siamo addentrati  nella materia giuridica dei trattati, lì dove è ancora più evidente la deriva dell’Unione Europea verso l’oligarchica, come si stia distaccando sempre di più da una autentica legittimità democratica e come operi incessantemente per la creazione di una nuova fonte del diritto che legittimi il suo potere.
La lettura dei rapporti della Commissione di Venezia, vero e proprio Think Tank giuridico del Consiglio d’Europa (più altri stati extracomunitari),  sono illuminanti per capire come sia stato possibile da concetti caricati di un senso rispetto ad un altro, o “interpretati” in modo fraudolento, far derivare proposte e modifiche di legge importantissime, che di fatto rovesciano completamente il sistema sociale che avevamo democraticamente scelto.
Alla documentazione della Commissione di Venezia ci siamo arrivati con la lettura dell’ultima “comunicazione”  della Commissione Europea al Parlamento “A new EU Framework to strengthen the Rule of Law” 04/2014, che viene tradotto come “nuovo quadro sul rafforzamento dello stato di diritto”. Vedi qui
http://www.sidi-isil.org/sidiblog/?p=891
“Rule of Law” è ambiguo. La traduzione con Stato di Diritto non è affatto corretta.  La definizione di Rule of Law è un processo complicatissimo che inizia anni fa e ha richiesto l’intervento di giuristi di fama mondiale come il professor Loughlin e, appunto, di un rapporto della Commissione di Venezia stessa. L’inconciliabilità di posizioni e culture giuridiche tanto diverse e l’impossibilità di una definizione “condivisa” è stata “risolta” con una patetica checklist.
Questa storia è ben illustrata qui
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/il-consiglio-deuropa-alla-ricerca-di-una-definizione-di-rule-law-sul-rapporto-della
Con questa premessa, la pretesa della Commissione di voler rafforzare la Rule of Law, con la possibilità di applicare le sanzioni  previste dall’articolo 7 del TUE, sembra l’ennesima sfacciata forzatura.
Ci chiediamo come sia possibile che in questi anni la questione sia rimasta tra i soliti addetti ai lavori (non sappiamo quanti leggano la rivista dei costituzionalisti italiani) e non ci sia stato un accenno da parte di qualche politico. La rivendicazione degli europarlamentari di avere un ruolo importante per la società, ribadito con forza durante l’ultima campagna elettorale, ci lascia piuttosto perplessi di fronte a questioni tanto importanti che i nostri europarlamentari hanno ignorato. Come cittadini da chi ci rappresenta pretendiamo attenzione, preparazione, reattività e interventi tempestivi.  E che venga tutto riportato alla comunità nazionale. Ovvero, a noi.
Leggendo i rapporti della Commissione di Venezia, ci siamo soffermati sul report  “The Concept of Good Governance” e, in particolare, sul commento  (ANNEX II, pag. 24) scritto dalla Commissaria di Venezia Gret Haller. La sua comprensione del problema ci ha spinto a scriverle una lettera, di cui questa nostra è una traduzione sommaria. Desideravamo ottenere un riscontro fra le sue stesse riflessioni e la realtà attuale, un suo parere su cosa resta da fare.
Ecco un breve estratto delle sue illuminanti considerazioni:
Origine del concetto di  governance
.Come spiega il Rapporto, il concetto di governance fu in origine sviluppato dalla Banca mondiale, al fine di trovare criteri applicabili per la concessione di prestiti. Ora che altre organizzazioni internazionali hanno adottato questo concetto, è importante non perdere di vista il contesto in cui prima emerse tale concetto.
e
“Governance” non è un concetto giuridico, ma un’idea che è emersa dallo studio delle istituzioni da un punto di vista economico. Questo infatti fu esplicitamente dichiarato quando la relazione fu discussa durante la 76a sessione plenaria..
“output rationale”
“il concetto di basare una buona governance su una logica legata ai risultati o al rendimento illustra molto chiaramente il difficile legame tra democrazia e il “buon governo”. Quando le valutazioni sono basate su criteri di output (criteri che poggiano sui risultati e sul rendimento), questi criteri legittimano la legislazione alla quale è praticamente impossibile opporsi con mezzi democratici. La “Oggettività Statistica” preclude il dibattito pubblico sulla legislazione proposta, che è necessaria per l’esercizio della democrazia.”
32. Per secoli, anzi millenni, le persone hanno discusso di concetti come “vivere bene” e “il bene pubblico”. Con l’avvento del dibattito democratico, ci siamo resi conto che dovevamo ridefinire periodicamente, come un processo continuo, aperto e democratico, quello che potrebbe essere descritto come “buono” nella res publica.
33. Viceversa, il concetto di buon governo sembrerebbe basarsi su una chiara concezione a priori di ciò che è buono: questa concezione dà luogo a un consenso che è protetto dal dibattito democratico ed è quindi pre-politica. Tuttavia, qualsiasi concezione pre-politica in realtà nega l’elemento democratico
La commissaria Haller, insieme ad altri tre membri,  ha inoltre contribuito alla redazione del rapporto
“On Constitutional Amendment”nel 2009. Si tratta a tutti gli effetti di un  vademecum richiesto dal Consiglio d’Europa nel 2007. Tratta il delicatissimo tema della modifiche costituzionali.
Dapprima illustra le diverse tipologie di costituzione europee vigenti, la distinzione tra rigide e flessibili, e poi le diverse modalità previste per la loro modifica a seconda dei casi (alcune, come la nostra, hanno parti non modificabili), infine passa ad analizzare eventuali  ulteriori possibilità di modifica. Ogni passaggio è estremamente interessante, soprattutto alla luce di quanto è accaduto.
La nostra Costituzione ha subito un modifica nel 2012.
In obbedienza ad un nuovo regolamento della Commissione Europea è stato aggiunto un articolo: l’imposizione del pareggio di bilancio.  Apparentemente si tratta di un’aggiunta procedurale alla parte della Costituzione emendabile, in realtà quell’articolo ne spazza via i principi fondamentali e anche la forma stessa della Repubblica  (espressamente vietato dall’art. 139!) come spiega al meglio uno dei Padri della Costituzione, come riportato qui
http://orizzonte48.blogspot.it/2012/12/alcuni-punti-fermi-ipotesi-frattalica-e.html
Ritiene Costantino Mortati, insigne maestro del diritto costituzionale, esponente democratico-cristiano, ed eminente membro della “Assemblea Costituente”, a proposito dei “limiti” alla revisione della Costituzione, impliciti nella “scarna” formulazione dell’art.139 Cost., che “il mutamento della forma di governo possa avvenire solo in via di fatto, con un procedimento extralegale” Ciò perché la “forma repubblicana, considerata nel sistema della costituzione, non è solo una soprastruttura formale, ma invece elemento coessenziale al regime (democratico ndr) che, per essere basato su una “democrazia del lavoro“, non tollera nessuna forma di privilegio né attribuzioni di funzioni non collegate a meriti individuali, quali sono quelle che provengono da trasmissione ereditaria del potere…”. Ma ciò si attaglia perfettamente anche a qualsiasi forma di oligarchia che dissolva la “democrazia del lavoro”.
La nostra Costituzione garantiva il diritto al lavoro, il pieno stato sociale e la piena occupazione, senza restrizione, tramite la spesa dello Stato.
Art. 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Questo episodio è un perfetto esempio di quanto possa essere fuorviante riferirsi ad un principio generico e assoluto di  “legalità”: il procedimento parlamentare era legale nella forma, ma totalmente illegittimo nella sostanza. La nostra legalità può essere solo legalità “costituzionale”.
Nella Costituzione Italiana i Principi Fondamentali non sono emendabili  in nessuna circostanza e per nessun motivo. La nostra costituzione non può essere cambiata da nessuna legge in queste specifiche provvisioni perché sono quelle espressamente custodite nell’articolo 139, secondo l’interpretazione consolidata dalla Corte Costituzionale Italiana. Il valore rinforzato da questa interpretazione è tale che non c’è alcuna ragione legale e sostanziale per cui dovrebbe essere modificata.
Di nuovo cito le parole di Gret Haller:
qual è la differenza tra una governance democratica e la democrazia? Abbiamo visto come il concetto di “governance” sia stato usato per evitare di utilizzare quello di “governo” infatti perché avrebbe sollevato domande difficili sui termini Stato o Sovranità dello Stato membro.  Il termine “governo” è legato alla sovranità dello Stato, e in stati democratici, con la sovranità del popolo. Se il governo è una sorta di “governo senza sovranità”, non potrà  mai essere associato con la sovranità del popolo.
“Le Costituzioni sono catene con cui gli uomini si vincolano nei loro momenti di sanità, per non morire per mano suicida nei loro giorni di delirio” (Stockton).
Legalità vs Legittimità
Il Potere Costituente del Popolo è la fonte di legittimazione, la Costituzione Nazionale è la Legge delle leggi, fonte prima del diritto. Adesso stiamo assistendo alla separazione tra la fonte di Legittimazione ultima e la Legge, attraverso le leve del diritto Internazionale, chiamato anche transnazionale, Sopranazionale, addirittura Postnazionale.
Come accade già nel passato con Monarchi, Imperatori, Oligarchie in genere, i tecnocrati contemporanei stanno agendo perché si fissi l’idea  che il Potere e la Legittimazione scendano dall’alto, da necessità “supreme”, da meravigliosi valori “morali” assoluti, da quei criteri descritti così bene da Gret Haller.  Ora queste strutture sovranazionali stanno modificando le parole, i concetti per creare spazi astratti e artificiali in cui la giurisdizione, nel senso comune  del termine, non può arrivare e dove possono quindi intervenire (un esempio sono lo  Spazio di Sicurezza, Libertà e Giustizia e la stessa Eurozona)
Hanno cambiato la legittimità originaria e negoziata  con una Legittimità derivata e calata dall’alto.
Potremmo sbagliarci, ma il problema è qui: quando il “governo della Legge” viene assunto a principio assoluto, fingendosi “neutro” e astratto dalla fonte di Legittimazione popolare, la Fonte di legittimità viene data alla Corte di Giustizia Europea, che di fatto ha stabilito il primato della Legge Europea.
A quote from EJCL (Netherlands Comparative Law Association) “The UK approach to the Emergence of Constitutional” by P. Birkinshaw and C. Kombos:
“…poiché la Corte di Giustizia Europea si è riferita ai trattati come fossero una Costituzione o una Carta Costituzionale ora abbiamo una Costituzione Europea” e “la Corte di Giustizia Europea si è assunta  una attività decisionale che è affine alla natura dell’attività decisionale costituzionale. Questo è esplicito nel suo giudizio nel caso Costa contro Enel e Van Gend en Loos“”
Opinione 1/91 della Corte di Giustizia Europea,
I trattati europei sono indicati come ‘la Carta Costituzionale di una  Community of Law (di legge o di diritto?), un nuovo ordine legale per la cui salvezza gli Stati hanno limitato la loro sovranità”
Ma per quanto peculiare, la Legge Europea è pur sempre un trattato internazionale e come tale vincolante al di sotto delle costituzioni nazionali.
La vera natura dell’Euro
La Corte di Giustizia Europea ha dichiarato:
l’obiettivo del Trattato CEE, che è quello di creare un mercato comune, il cui funzionamento riguarda direttamente le parti interessate della Comunità, implica che questo trattato sia più di un accordo (…) La Comunità costituisce un nuovo ordinamento giuridico di diritto internazionale e che quindi per beneficiare di quest’ultimo gli Stati (membri) debbano limitare i loro diritti sovrani”
PROTOCOLLO (No 4)
SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DELLE BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
Articolo 2
obiettivi
In conformità all’articolo 127 (1), e all’articolo 282 (2) del trattato sul funzionamento del
Unione Europea, l’obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, esso sostiene le politiche economiche generali nell’Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione, come previsto all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea. Il SEBC agisce in conformità al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un’efficace allocazione delle risorse, e secondo i principi di cui all’articolo 119 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
C 326/230 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.10.2012
Non c’è spazio per i diritti umani. Il principio fondamentale dell’Eurozona è la “stabilità dei prezzi”. Non c’è scritto “piena occupazione”, non c’è scritto “sviluppo  della persona umana” questi principi sono nella NOSTRA costituzione.
L’euro è lo strumento di coercizione per l’imposizione degli interessi economici e politici di “privati”.
Esattamente come fu la terra nel Medioevo e l’uso del Latifondo fino all’epoca moderna: la privatizzazione di un bene primario (terra/moneta) per imperare attraverso la scarsità di quel bene: 0certo, la gente lotterà per averlo, la competizione sarà altissima, accetterà la diminuzione dei diritti. E’ forse questo il vero significato sotteso alla frase, apparentemente assurda, contenuta nell’art. 3 TUE “economia sociale di mercato altamente competitiva“:  sociale nel senso che le persone sono l’oggetto di quel mercato, non il fine.
Per cui l’austerità è la politica di questa Governance e difficilmente cambierà.
Tutto questo assomiglia in modo straordinario alla società che immaginava Hayek.
L’economista ed insider Alain Parguez scrisse che “the EMU was the final outcome of a plan which started in the interwar period aiming at a totalitarian New Order inspired by the philosophy and backwards quasi agrarian economics of Friedrich Hayek”
Lo stesso Otmar Issing, Capo Economista e membro della BCE, lo affermò in un suo discorso “Hayek – currency competition and European monetary union”
http://www.bis.org/review/r990609a.pdf
 
Come siamo messi
I risultati di questa magnifica unione sono: recessione, disoccupazione di massa, demolizione del welfare state, smantellamento del tessuto  industriale e produttivo, distruzione sistematica dei redditi, mancanza di democrazia (riconosciuta apertamente dagli stessi tecnocrati, vedi la risposta  della Commissione all’inchiesta sul ruolo ed operato della TROIKA EN 2013/2277INI)
I governi nazionali non rappresentano più i loro cittadini, le elezioni vengono evitate accuratamente, mentre i capi di governo vengono scelti dall’elite tecnocratica per il bene supremo che sarebbe l’Unione.
Sconcertante la seguente frase della Commissione nel  report (2012/2151(INI) “Towards a genuine Economic and Monetary Union”:
“whereas restoring confidence also requires those Heads of State and Government and their Ministers to defend loyally in their Member States the policy decisions they agreed upon at Union level and to explain that they subscribed to those policies in the belief that they will safeguard the future of their own citizens; whereas by imputing unpopular decisions to the Union, a particularly dangerous game of perception is being played which risks eroding the Union from below, undermining solidarity and ultimately damaging the European project as a whole;”
Non possiamo dimenticare che abbiamo solo i diritti che siamo in grado di difendere.
 
L’intento del nostro gruppo non è divulgativo, altri più capaci e preparati sono impegnati ad istruire e fare luce, e sono il riferimento intellettuale dell’Italia Libera.  Altri si adoperano per diffondere quella luce, attività indispensabile, perché la propaganda mediatica di regime è ancora troppo forte. Tuttavia rimane molto da fare, forse l’attività meno  organizzata finora è la resistenza squisitamente operativa, quella cioè che si distingue per capacità e volontà di agire nel concreto. Azioni che ostacolino la realizzazione di questo disegno nei suoi ulteriori sviluppi. Sul campo e a tutti i livelli, soprattutto quelli dove il Potere non se lo aspetta: nelle Commissioni, al Parlamento Nazionale, al Parlamento Europeo, all’Università, in Tribunale, in Camera di Commercio, nella Magistratura.
Non perdiamo ancora terreno, non riduciamoci a “Scimmie e Riso”, uno dei post più intensi del giornalista Paolo Barnard
http://paolobarnard.info/intervento_mostra_go.php?id=759
Questo è un momento di emergenza nazionale in cui c’è bisogno di esprimere il massimo della solidarietà, della partecipazione collettiva, della fedeltà a quell’articolo 54 che si rivolge a tutti noi Cittadini di questa Repubblica.
 Guardando nel fondo della propria coscienza e del proprio destino, molti di noi potrebbero scoprire di essere la persona giusta, nel posto giusto, al momento giusto.
Gruppo di Lavoro “2 giugno”
Economics & Politics for the Public Purpose

Bibliografia e riferimenti:
http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/com_2014_158_en.pdf
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)009-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)001-e
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2277(INI)&l=en
http://www.ejcl.org/103/abs103-2.html
“Euro e (o?) democrazia costituzionale” Luciano Barra Caracciolo ed. DIKE http://orizzonte48.blogspot.it/
http://paolobarnard.info/docs/ilpiugrandecrimine2011.pdf
http://paolobarnard.info/pb/letture-salvacittadini/neofeudalesimo.pdf
http://paolobarnard.info/intervento_mostra_go.php?id=807
http://www.paolobarnard.info/mondo_golem_art2_doc.php